Codice Etico

PREMESSA
La pubblicazione degli articoli è un processo complesso, che impone a tutti i soggetti coinvolti rigore ed accuratezza.

Il Direttore Responsabile promuove l’adozione delle migliori prassi internazionali e ne verificano l’applicazione, richiedono pubblicazioni originali che seguano alti standard nella cura editoriale dei testi.

Il presente Codice Etico e di Condotta è ispirato alle COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.


SEZIONE I: DOVERI DEGLI ORGANI EDITORIALI

ART. 1
Le norme contenute nel presente codice etico e di condotta vincolano tutte le persone fisiche o giuridiche che si trovassero a collaborare, temporaneamente ovvero indefinitamente, con il Periodico IL SILENO ONLUS (in seguito anche “Rivista” o “Il Sileno”).

ART. 2
Tutti gli autori, i redattori, il Direttore Responsabile e chiunque altro collabori a qualsiasi titolo nelle attività di ideazione, preparazione, stesura, revisione e pubblicazione dei contenuti della Rivista, si impegnano ad agire con lealtà, rispetto, impegno, disponibilità, al fine di consentire una crescita costante della Rivista stessa.

Il Direttore Responsabile esercita il controllo del periodico da lui diretto.

ART. 3
Il Direttore Responsabile e gli altri collaboratori, sono tenuti a valutare i manoscritti per il loro contenuto e per l’aderenza alle discipline trattate dalla Rivista.

Nel compimento delle loro attività, i soggetti di cui al comma precedente operano senza distinzioni di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza, orientamento scientifico, accademico o politico degli autori.

I soggetti di cui al primo comma, nel compimento della loro attività, sono tenuti a non divulgare alcuna informazione sui manoscritti ricevuti a soggetti diversi dagli autori, revisori, potenziali revisori ed a quanti abbiano l’assoluta necessità di sapere ai fini delle attività editoriali connesse alla preparazione, revisione, valutazione e pubblicazione del manoscritto.

ART. 4
Il materiale inedito contenuto nei manoscritti sottoposti alla Rivista non può essere usato dai collaboratori della stessa per le proprie ricerche senza il consenso scritto, anche tramite mezzo mail, dell’autore.

ART. 5
Se il Direttore Responsabile rileva o riceve segnalazioni in merito ad errori o imprecisioni, conflitti di interesse o plagio in un saggio pubblicato, ne dà, con qualunque mezzo, tempestiva comunicazione all’autore ed al redattore a questi assegnato, intraprende ogni azione che ritiene necessaria per chiarire la questione e, in caso di necessità, può ritirare il saggio ovvero pubblicare una ritrattazione.


SEZIONE II: DOVERI DELLA REDAZIONE

ART. 6
La Redazione assiste il Direttore nelle decisioni editoriali e possono indicare all’autore correzioni o accorgimenti atti a migliorare il manoscritto.

ART. 7
La revisione deve essere condotta con la massima obiettività. Non è ammesso criticare o offendere personalmente un autore. I revisori devono esprimere le proprie opinioni in mondo chiaro e, se richiesti, con argomentazioni di supporto chiare e documentate.

ART. 8
Il revisore deve richiamare l’attenzione del Direttore Responsabile qualora ravvisi una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione tra il manoscritto in esame e qualunque altro documento pubblicato di cui siano a conoscenza.

ART. 9
Gli Autori sono responsabili per i contenuti dei loro articoli.

Ciascun autore si accerterà, prima della pubblicazione, della esatta situazione di copyright o copyleft dei materiali che intende inserire, propri o altrui. È responsabilità dell’autore del singolo articolo accertarsi che non esistano impedimenti di copyright o diritti da assolvere in alcun modo per la pubblicazione del materiale, oppure procurarsi le liberatorie necessarie e inoltrarle alla Redazione.

Tutti gli Autori indicati, devono aver contribuito in maniera significativa alla ricerca o alla scrittura del contenuto stesso.

ART. 10
L’autore garantisce che l’articolo sottoposto a valutazione sia originale, inedito e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste, e qualora siano utilizzati il lavoro e/o le parole di altri autori, che queste siano opportunamente parafrasate o citate letteralmente.

Gli autori hanno l’obbligo di citare tutte le pubblicazioni che hanno avuto influenza nel determinare la natura del lavoro proposto.

ART. 11
L’autore ha l’obbligo di citare correttamente le fonti dei contenuti riportati e ottenere – sotto la sua responsabilità – le autorizzazioni necessarie alla pubblicazione di immagini, tabelle o altri contenuti già pubblicati secondo quanto stabilisce la legge sul diritto d’autore. Dichiarazioni fraudolente o volontariamente inesatte costituiscono un comportamento non etico e sono inaccettabili.

L’autore garantisce la veridicità dei dati presentati nell’elaborato e l’obiettività delle proprie interpretazioni. I dati relativi devono essere riportati con esattezza e in modo dettagliato per permettere ad altri di replicare l’indagine.

ART. 12
I manoscritti proposti non devono essere stati pubblicati come materiale protetto dal diritto d’autore in altre pubblicazioni, di qualunque genere.

I manoscritti in fase di revisione, ovvero dalla proposta al redattore, non devono essere sottoposti ad altre riviste ai fini di pubblicazione.

Inviando un manoscritto, l’autore concorda sul fatto che, se il manoscritto è accettato per la pubblicazione, tutti i diritti, senza limiti di spazio e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti o in futuro sviluppate saranno trasferiti alla Rivista Il Sileno onlus, salvo diverso patto.

ART. 13
In caso di manoscritto redatto a più mani, la paternità letteraria dello stesso è limitata a coloro che hanno dato un contributo significativo per l’ideazione, la progettazione, l’esecuzione o l’interpretazione dello studio. Tutti coloro che hanno dato un contributo rilevante verranno elencati come co-autori, restando, tuttavia, unico l’autore di riferimento. Questi deve garantire che tutti i co-autori siano inclusi nel manoscritto, che abbiano visto ed approvato la versione definitiva dello stesso, e che concordino circa la presentazione per la pubblicazione.

Salvo diversa indicazione dell’autore di riferimento, i nomi dei co-autori saranno indicati, dopo l’autore di riferimento, in stretto ordine alfabetico.

ART. 14
Qualora un autore riscontri errori significativi o inesattezze nel manoscritto pubblicato ha il dovere di comunicarlo tempestivamente al revisore di riferimento e, in subordine, al Direttore Responsabile e cooperare al fine di ritrattare o correggere.

ART. 15
Gli autori devono indicare nel manoscritto eventuali conflitti di natura economica o finanziaria o di interesse che possano influenzare l’interpretazione del manoscritto stesso. Tutte le fonti di sostegno finanziario devono essere puntualmente indicate.


SEZIONE III: SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 16
La potestà disciplinare appartiene al solo Direttore Responsabile.

ART. 17
In caso di sospetto di violazione dei doveri di questo codice, ovvero dei doveri di probità, lealtà, correttezza e buona fede, il Direttore Responsabile è tenuto ad avviare il procedimento disciplinare senza ritardo, comunicando, informando il collaboratore che si ritiene autore della violazione.

Questi ha trenta giorni di tempo per produrre memorie giustificative che devono essere valutate dal Direttore Responsabile, valendosi anche di parere obbligatorio ma non vincolante della redazione.

Entro novanta giorni dall’avvio del procedimento il Direttore Responsabile comunica alla redazione ed al collaboratore incolpato l’esito del procedimento.

ART. 18
Le sanzioni disciplinari, tassative, sono le seguenti:

    • Dichiarazione di biasimo;
    • Sospensione della collaborazione per un periodo da uno a sei mesi;
    • Allontanamento definitivo dalla Rivista.

Gli autori esclusi non possono chiedere la restituzione o la cancellazione dei saggi, scritti, pubblicati a loro nome. La rimozione o la restituzione possono comunque essere disposti dal Direttore Responsabile.

ART. 19
L’applicazione o la non applicazione di una sanzione disciplinare non preclude, da parte del Direttore Responsabile, la possibilità di proporre le azioni di competenza avanti le giurisdizioni o le Autorità amministrative.

 

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